L’onere della prova dell’inadempimento che fa carico al lavoratore consiste nella indicazione della presenza nell’ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; assolto tale onere di allegazione e di prova e dimostrata, altresì, la dipendenza della malattia dai suddetti elementi di rischio, compete, invece, al datore di lavoro, al fine di dimostrare la assenza di colpa, allegare e provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, non solo prescritte da specifiche norme ma anche suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili.
Non compete al lavoratore individuare le specifiche norme di sicurezza violate dal datore.
Cass. 33307/2024

