La Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione relativa ad un articolo apparso su un sito internet letto da appassionati del settore in cui opera la A.S.D. diffamata perchè definita “aderente ad una cricca dedita ad affari e vendette”.

La Cassazione ha confermato il principio per cui “in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle associazioni non riconosciute ed in genere degli enti collettivi,
è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione – compatibile con l’assenza di fisicità del titolare – di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, alla reputazione o all’identità storica, culturale, e politica»

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Risarcibile il danno all’immagine di un’associazione sportiva a seguito di articolo diffamatorio