Sulla insufficienza del criterio del reddito per individuare il requisito della “vivenza a carico” per  riconoscere la pensione di reversibilità al figlio del percettore

La Corte di Cassazione con la sentenza allegata ha sostenuto che la dimostrazione della cd. “vivenza a carico”, che non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza ne’ con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerata con particolare rigore. E’ necessario provare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito.

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