Ai fini del licenziamento la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito.
La Cassazione conferma quanto già precedentemente affermato per cui in caso di sentenza di patteggiamento, il Giudice di merito che intenda discostarsi da essa ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente.