Nella pronuncia allegata il Garante della Privacy ha stabilito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un tale trattamento di dati personali oltre ad essere una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali è anche idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.

