In caso di disabilità grave del dipendente, il datore di lavoro deve cercare un “ragionevole accomodamento” volto al “miglior impiego” della persona in considerazione delle “sue patologie e limitazioni”. Il mancato “accomodamento” costituisce un atto discriminatorio. È dunque affetto da nullità il licenziamento comminato dall’azienda basato unicamente sulla circostanza che il dipendente non ha dimostrato che le sue condizioni di salute gli impedissero la ripresa del lavoro nella sede di assegnazione prima dell’inizio della malattia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la recente Ordinanza 30080 del 21.11.2024 accogliendo il ricorso del lavoratore.