L’attività di direzione delle partite di calcio serie A e B rientra pienamente nel vincolo associativo e non può essere qualificata come di natura subordinata essendo una attività che rientra nelle finalità della associazione alla quale l’arbitro aderisce liberamente.

Nessun diverso rapporto può configurarsi oltre a quello associativo a nulla rilevando gli aspetti dedotti quali l’osservanza dei doveri sorti dall’adesione al vincolo associativo, il pagamento di un emolumento di natura economica, l’imposizione di divieti conseguenza delle incompatibilità tra l’attività resa e rapporti con soggetti afferenti al medesimo ambito, assoggettamento agli organi di giustizia sportiva che esulano dal potere disciplinare, la fornitura di divise e strumenti per lo svolgimento dell’attività.

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_ROMA_N._8266_2024_-_N._R.G._00006354_2023_DEL_11_07_2024_PUBBLICATA_IL_11_07_2024

Il rapporto tra arbitro di calcio ed A.I.A. e Fi.G.C. non connota gli elementi di un rapporto di lavoro di natura subordinata