La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 26417/2024 afferma che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi retribuiti per l’assistenza al familiare disabile che non vanno intesi in modo riduttivo.

L’assistenza non è limitata alla presenza fisica presso il domicilio del familiare, ma comprende anche attività esterne strettamente connesse alle esigenze del disabile, come l’acquisto di medicinali o il compimento di altre attività che il disabile non è in grado di svolgere in modo autonomo.

Il permesso giornaliero deve essere considerato su base mensile e non su base oraria, escludendo la necessità di coincidenza perfetta tra le ore di assistenza e il turno di lavoro del dipendente.

Infine, la Cassazione ha rilevato che la valutazione della legittimità del comportamento del lavoratore nell’utilizzo dei permessi rientra nella competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere rivisitato in sede di legittimità, se fondato su una corretta ricostruzione dei fatti.

 

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Licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice accusata di utilizzo indebito dei permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992.